Enti del terzo settore: quali enti possono diventarci e quali no?

Il secondo comma dell’art. 4 del Codice del Terzo Settore indica gli enti che in nessun modo possono diventare ETS: le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro,  gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

I soggetti operanti nella protezione civile (quali i gruppi comunali) e i corpi volontari     dei         vigili       del fuoco    delle      provincie autonome di Trento e Bolzano e della regione autonoma della Valle d’Aosta godranno di una disciplina ad hoc.

Gli altri enti quali le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le       fondazioni  e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società purché costituiti senza scopo di lucro, potranno invece decidere se diventare o meno Enti del Terzo Settore. Tali enti mantengono la loro natura giuridica precedente e non si convertono automaticamente in Ente del Terzo settore. Tale conversione avviene solo se verrà avanzata richiesta, sussistendone i presupposti, di iscrizione al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo settore (ad oggi non ancora costituito).

Di conseguenza gli enti senza scopo di lucro che non intendano entrare nel nuovo “status” di ETS potranno evitarlo non iscrivendosi al Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Continueranno così ad essere disciplinati con le disposizioni del primo libro del C.C. e, per la parte fiscale, con la disciplina generale degli enti non commerciali che rimane in vigore.

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