Via libera della Commissione a 3 regimi di aiuti di Stato italiani per 6 miliardi di € a sostegno delle PMI colpite dall’emergenza coronavirus
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Si tratta principalmente di incentivi per la ricapitalizzazione, da parte di investitori privati, delle piccole e medie imprese (PMI) colpite dall’emergenza coronavirus.
La Commissione europea ha approvato tre regimi di aiuti di Stato italiani con un bilancio complessivo di 6 miliardi di €. Si tratta principalmente di incentivi per la ricapitalizzazione, da parte di investitori privati, delle piccole e medie imprese (PMI) colpite dall’emergenza coronavirus. I tre regimi sono stati direttamente approvati rispettivamente a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Con questi tre regimi, per i quali è previsto un bilancio complessivo di 6 miliardi €, l’Italia sosterrà ulteriormente le PMI colpite dall’emergenza coronavirus, rafforzandone la capitalizzazione e agevolandone l’accesso ai finanziamenti in questi tempi così difficili. Obiettivo di questi regimi è incentivare gli investitori privati ad aiutare le imprese a far fronte ai problemi di liquidità che le affliggono a causa della pandemia e a proseguire l’attività. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili in grado di mitigare l’impatto economico dell’emergenza coronavirus nel rispetto delle norme dell’UE.”
Le misure italiane di sostegno
In conformità alle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato, l’Italia ha notificato alla Commissione tre regimi con un bilancio complessivo di 6 miliardi di € per facilitare la provvista di capitali e di liquidità alle società colpite dall’emergenza coronavirus. Questi regimi, tra loro complementari e intesi a incentivare la mobilitazione di investimenti privati, comportano:
- nell’ambito del primo regime, una sovvenzione associata a un credito d’imposta. Gli investitori privati che conferiscono capitali nelle imprese colpite avranno diritto a beneficiare di un credito d’imposta pari fino al 20% dell’importo investito. Gli aiuti nel quadro di questo regime saranno quindi concessi sia all’investitore (che beneficia dell’agevolazione fiscale) sia all’impresa beneficiaria (destinataria dell’investimento);
- nel caso della seconda misura, un regime di credito d’imposta, in base al quale le imprese stesse beneficiano di un credito d’imposta pari fino al 30% dell’aumento di capitale;
- nel caso del terzo regime, infine, un sostegno pubblico che si concretizzerà in prestiti subordinati.
Tutti i regimi saranno accessibili alle imprese che hanno subito una grave riduzione dei ricavi a marzo e ad aprile 2020, a condizione che venga approvato e attuato un aumento di capitale.
I regimi in questione mirano pertanto a migliorare l’accesso ai finanziamenti esterni da parte delle imprese più gravemente colpite dall’impatto economico dell’emergenza coronavirus: si tratta quindi di un contributo volto a garantire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
La Commissione ha concluso che gli aiuti alle imprese beneficiarie nell’ambito dei tre regimi sono compatibili con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, i) per quanto concerne i primi due regimi, gli aiuti non supereranno 800 000 € per impresa (eccetto che nel settore dell’agricoltura primaria e in quello della pesca e dell’acquacoltura, settori in cui si applicano rispettivamente i limiti di 100 000 € e 120 000 € per impresa; ii) per quanto concerne il terzo regime, gli aiuti non supereranno il 12,5% del fatturato del beneficiario nel 2019, come previsto dal quadro temporaneo. Gli aiuti alle imprese nel quadro di questi tre regimi sono limitati nel tempo e possono essere concessi solo entro la fine del 2020.
Quanto agli aiuti agli investitori nell’ambito del primo regime, la Commissione ha valutato la misura in conformità alle norme sugli aiuti di Stato, in particolare all’articolo 107, paragrafo 3), lettera b) TFUE, che consente alla Commissione di approvare le misure di aiuto di Stato attuate dagli Stati membri per porre rimedio a un grave turbamento della loro economia.
La Commissione ha constatato che gli aiuti sono compatibili con i principi enunciati nel trattato UE e con i principi generali contenuti nel quadro temporaneo, in quanto ben mirati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia italiana. A tale riguardo, la Commissione ha ritenuto che si tratta di aiuti concessi semplicemente per incentivare e facilitare gli investimenti privati nelle imprese beneficiarie che hanno subito una consistente riduzione del fatturato a seguito della crisi legata al coronavirus. L’intermediazione degli investitori privati è quindi indispensabile per la realizzazione degli investimenti.
La Commissione ha concluso che i tre regimi sono necessari, opportuni e proporzionati a quanto occorre per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
Su tale base la Commissione ha approvato le misure in conformità alle norme dell’UE sugli aiuti di Stato.
Contesto
In situazioni economiche particolarmente gravi, come quella in cui si trovano attualmente tutti gli Stati membri e il Regno Unito a causa dell’emergenza coronavirus, le norme dell’UE sugli aiuti di Stato consentono agli Stati membri di concedere sostegno per porre rimedio a un grave turbamento della loro economia. Ciò è previsto dall’articolo 107, paragrafo 3,lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’emergenza della COVID-19. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile 2020,l’8 maggio 2020 e il 29 giugno 2020, prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti:
i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e anticipi fino a 100 000 € a un’impresa operante nel settore dell’agricoltura primaria, 120 000 € a un’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 800 000 € a un’impresa operante in qualsiasi altro settore che deve far fronte a urgenti esigenze di liquidità. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti a copertura del 100% del rischio fino al valore nominale di 800 000 € per impresa, ad eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell’acquacoltura, per cui si applicano i limiti rispettivamente di 100 000 € e 120 000 € per impresa;
ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 % del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato) con tassi di interesse agevolati alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale. Tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
v) assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro in questione debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente “non assicurabile sul mercato”;
vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo (R&S) connesse al coronavirus al fine di far fronte all’attuale crisi sanitaria con sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;
vii) sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova per elaborare e testare prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici e gli indumenti di protezione) utili a fronteggiare la pandemia di COVID-19 fino alla prima applicazione industriale. Questo può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto;
viii) sostegno alla produzione di prodotti utili per contrastare la pandemia di COVID-19 sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto;
ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia;
x) sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti alle imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia di COVID-19 e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale;
xi) aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le società non finanziarie, se non è disponibile un’altra soluzione adeguata. Sono approntate garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico: condizioni riguardanti la necessità, l’adeguatezza e l’entità dell’intervento; condizioni riguardanti l’ingresso dello Stato nel capitale delle imprese e la relativa remunerazione; condizioni riguardanti l’uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate; condizioni relative alla governance, incluso il divieto di dividendi e massimali di remunerazione per la direzione; divieto di sovvenzioni incrociate e divieto di acquisizioni e misure aggiuntive per limitare le distorsioni della concorrenza; obblighi di trasparenza e comunicazione.
Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad eccezione dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali fissati nel quadro. Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse nell’ambito di tale quadro con le possibilità già previste per concedere aiuti de minimis alle imprese, fino a un massimo di 25 000 € nell’arco di tre esercizi finanziari a quelle che operano nel settore dell’agricoltura primaria, di 30 000 € a quelle nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 200 000 € per quelle attive in tutti gli altri settori. Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnarsi ad evitare cumuli indebiti delle misure di sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone l’importo a quanto necessario per sopperire al fabbisogno effettivo.
Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l’impatto socioeconomico dell’emergenza coronavirus, in linea con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità.
Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese (quali il differimento delle imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti e direttamente causati dalla pandemia di COVID-19.
Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Esclusivamente per le misure di ricapitalizzazione la Commissione ha prorogato tale periodo fino alla fine di giugno 2021 poiché i problemi di solvibilità potrebbero manifestarsi solo in una fase successiva con l’evolversi della crisi. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tali date se il quadro debba essere prorogato.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.57289 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).
Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione per affrontare l’impatto economico dell’emergenza coronavirus sono disponibili qui.
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